Parlamento - Commissioni parlamentari di inchiesta - Poteri di indagine - Diversità di ambito e funzione rispetto ai corrispondenti poteri degli organi giudiziari - Conseguente necessità che l'esercizio degli uni non avvenga a danno degli altri.
I poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.
- Sul fatto che compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non sia "giudicare" v., citata, sentenza n. 231/1975
- Sul fatto che il corso della giustizia non possa essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari v., citata, sentenza n. 13/1975.