Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Menomazione delle prerogative dell'organo giudiziario requirente - Inosservanza del dovere di espletamento congiunto degli atti di indagine ai diversi fini cui sono preordinati i poteri di indagine delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e quelli degli organi giudiziari - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza alla Commissione parlamentare del potere di non acconsentire alla richiesta della suddetta Procura della Repubblica - Annullamento dell'atto di rifiuto.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin deve essere dichiarato che non spettava alla Commissione adottare la nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV), con la quale è stato opposto il rifiuto alla richiesta, avanzata dalla suddetta Procura, di acconsentire allo svolgimento di accertamenti tecnici congiunti sull'autovettura corpo di reato. Infatti, premesso che il principio posto dall'art. 371 cod. proc. pen. - che prevede un reciproco coordinamento, in caso di indagini collegate svolte da uffici diversi del pubblico ministero - ha valenza generale ed è applicabile ben oltre l'ambito suo proprio, deve ritenersi che, nella specie, l'osservanza del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato avrebbe imposto di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura, al fine di consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti, non essendo detta richiesta diretta a "rivendicare" alcuna potestà esclusiva di indagine, ma solo a garantire l'integrità delle attribuzioni che, per dettato costituzionale, spettano all'autorità giudiziaria. La suddetta nota deve, pertanto, essere annullata.
- Sull'elasticità del principio di leale collaborazione v., citata, sentenza n. 50/2005.