Sentenza 27/2008 (ECLI:IT:COST:2008:27)
Massima numero 32109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/02/2008;  Decisione del  11/02/2008
Deposito del 21/02/2008; Pubblicazione in G. U. 27/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32110  32111


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglieri regionali - Prevista corresponsione di una somma mensile a titolo di rimborso spese e rappresentanza - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione delle disposizioni denunciate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo

Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, modificativo dell'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, e recante un aumento delle indennità, dei gettoni di presenza e di tutte le utilità, comunque denominate, spettanti, tra gli altri, ai consiglieri regionali - denuncia accettata dalla Regione Abruzzo - consegue, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/06/2006  n. 16  art. 2  co. 

legge della Regione Abruzzo  09/05/2001  n. 18  art. 7  co. 7

legge della Regione Abruzzo  09/05/2001  n. 18  art. 7  co. 8

legge della Regione Abruzzo  09/05/2001  n. 18  art. 7  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25