Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Autisti presso la Giunta e il Consiglio regionale - Corresponsione di un'indennità omnicomprensiva in sostituzione di straordinario, reperibilità, rischio e turnazione - Ricorso del Governo - Dedotta violazione di una competenza legislativa statale diversa da quelle (ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica) indicate nella delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della norma regionale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, censurato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto, nel sostituire l'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17, dispone che «Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta un'indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione». Nel mentre, infatti, il Governo ha ritenuto illegittimamente invase dalla norma regionale impugnata la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (in tal senso, la relazione del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali allegata alla delibera governativa di impugnazione), nel ricorso viene dedotta l'illegittimità della norma regionale sul presupposto che essa deve essere ricondotta alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», e quindi viene proposta una questione di legittimità costituzionale che, per essere sostanzialmente non conforme a quella oggetto della menzionata delibera governativa, rimane priva del suo pertinente presupposto giuridico.
- Per l'affermazione secondo cui il thema decidendum del giudizio di costituzionalità è fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti, sui quali solamente può svolgersi il contraddittorio, v. la citata sentenza n. 533/2002.