Sentenza 27/2008 (ECLI:IT:COST:2008:27)
Massima numero 32111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/02/2008;  Decisione del  11/02/2008
Deposito del 21/02/2008; Pubblicazione in G. U. 27/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32109  32110


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale - Responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari - Possibilità di conferire l'incarico a personale esterno privo dei requisiti prescritti per il personale interno - Ricorso del Governo - Violazione del principio di ragionevolezza nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» nell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18. Premesso che quest'ultima norma, relativa ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, stabiliva originariamente che «la responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"» e che l'art. 1 della successiva legge regionale 12 novembre 2004, n. 39, ha disposto che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che la responsabilità delle segreterie può essere attribuita anche a dipendenti regionali che, pur non essendo formalmente inquadrati nella categoria D, sono tuttavia in possesso dei relativi requisiti d'accesso, la norma impugnata, la quale, ha soppresso l'inciso relativo ai requisiti che il soggetto esterno doveva possedere per poter ricoprire l'incarico di responsabile della segreteria è, ad un tempo, irragionevole, in quanto, senza alcuna ragione giustificatrice, da un lato, richiede ad alcune categorie di aspiranti all'incarico (i dipendenti interni all'amministrazione regionale) determinati requisiti (quelli previsti per l'accesso alla categoria D) e, dall'altro, ne prescinde per altre categorie di possibili interessati (i soggetti esterni all'amministrazione), e lesiva del principio del buon andamento dell'amministrazione, perché la previsione dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/06/2006  n. 16  art. 1  co. 22

legge della Regione Abruzzo  09/05/2001  n. 18  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte