Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa ai danni di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Eccezione di inammissibilità per carente descrizione dei fatti di causa nell'atto introduttivo - Reiezione.
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 8 febbraio 2006 con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per carente descrizione dei fatti nell'atto introduttivo, dal momento che la descrizione delle dichiarazioni oggetto del conflitto è sufficiente alla loro compiuta identificazione, considerato che il giudice riproduce integralmente il capo di imputazione e riporta il contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali.
- Sulla riproduzione integrale del capo di imputazione ai fini della identificazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto, v., citata, sentenza n. 271/2007.
- Sul rilievo del contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni ai fini della identificazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto v., citata, sentenza n. 331/2006.