Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa ai danni di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Insussistenza di atti parlamentari tipici cui ricondurre le opinioni oggetto del conflitto e irrilevanza di atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera 8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), che le dichiarazioni espresse da un deputato e per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi al GIP presso il Tribunale di Roma costituivano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, non solo non sono stati indicati atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, poiché la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo. La delibera di insindacabilità di cui sopra deve, pertanto, essere annullata.
- Sulla irrilevanza di atti provenienti da altri parlamentari dello stesso gruppo v., citata, tra le altre da ultimo, sentenza n. 304/2007.