Espropriazione per pubblica utilità - Legge della Regione Campania - Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati all'espropriazione - Proroga di validità dei piani esistenti, anche se 'medio tempore' scaduti - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al Tar rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, come autenticamente interpretato dall'art. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10, censurato per contrasto con gli artt. 3, 42 e 97 Cost.: infatti, con sentenza n. 314 del 2007 il combinato disposto delle citate disposizioni è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo.
- Sulla restituzione degli atti per sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale v., citate, ordinanze n. 99/2007, n. 443 e n. 326/2006.