Sanzioni amministrative - Sanzioni applicate dal direttore della circoscrizione doganale competente per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, nonché di spostare o modificare le opere esistenti, in prossimità della linea doganale, senza la prescritta autorizzazione - Denunciata violazione dei principi di riserva di legge relativa, di eguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Difetto assoluto di rilevanza e richiesta di pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimità della linea doganale, senza dettare alcun criterio per la determinazione della nozione di "prossimità" e, conseguentemente, per la individuazione da parte della Pubblica Amministrazione dei comportamenti da sanzionarsi. Invero, la questione sollevata presenta, innanzitutto, un difetto assoluto di rilevanza, in quanto risulta espressamente che il rimettente ha già valutato positivamente l'integrazione in concreto dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato proprio con riferimento al concetto di "prossimità" degli immobili realizzati, dimostrando, nei fatti, di poter interpretare ed applicare la norma censurata al caso sottoposto al suo giudizio. Inoltre, l'intervento additivo che il giudice a quo prospetta manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a predeterminare in maniera rigida il concetto di «prossimità».
- Sulla preclusione di pronunce additive in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., citate, ex plurimis, sentenza n. 33/2007, ordinanze nn. 278/2007, 380 e 23/2006.