Ordinanza 32/2008 (ECLI:IT:COST:2008:32)
Massima numero 32117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
11/02/2008; Decisione del
11/02/2008
Deposito del 21/02/2008; Pubblicazione in G. U. 27/02/2008
Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Ritenuta violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori - Carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Ritenuta violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori - Carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione in ordine ai parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, censurato in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
05/01/2000
n. 1
art. 3
co. 41
legge della Regione Lombardia
08/02/2005
n. 7
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte