Ordinanza 32/2008 (ECLI:IT:COST:2008:32)
Massima numero 32117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/02/2008;  Decisione del  11/02/2008
Deposito del 21/02/2008; Pubblicazione in G. U. 27/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32118  32119  32120


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Ritenuta violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori - Carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione in ordine ai parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, censurato in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  05/01/2000  n. 1  art. 3  co. 41

legge della Regione Lombardia  08/02/2005  n. 7  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte