Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Asserita violazione dei principi fondamentali statali in materia di edilizia residenziale pubblica riguardanti l'accesso all'abitazione da parte dei ceti meno abbienti - Ritenuta violazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Riconducibilità della materia «edilizia residenziale pubblica» alla competenza residuale regionale e inconferente richiamo del parametro relativo ai livelli essenziali delle prestazioni - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, anche in relazione all'art. 47 Cost., nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda». Infatti la materia di cui trattasi "edilizia residenziale pubblica" rientra nella competenza residuale delle Regioni, riguardando la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, e in relazione ad essa non rileva la problematica della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 94/2007.