Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Asserita lesione della funzione giurisdizionale ad opera di normazione intesa a neutralizzare un precedente giudicato formatosi in materia - Insussistente compromissione della funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda», in quanto tale disposizione sarebbe ispirata dalla finalità di neutralizzare un giudicato determinatosi sulla materia. Non è difatti ravvisabile, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su di un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo, tanto più ove si consideri che il giudicato evocato era riferito a normazione di rango secondario.