Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciato contrasto con i principi di ragionevolezza, della funzione rieducativa della pena, di legalità, di personalità della responsabilità penale nonché del diritto di difesa - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Dedotta inosservanza degli obblighi internazionali dello Stato, e segnatamente del principio di non discriminazione sancito dalla CEDU - Questioni sollevate sulla premessa dell'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata e della impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, analoghe ad altre già dichiarate inammissibili per mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Le questioni, infatti, si fondano su premesse interpretative - quella che la norma denunciata avrebbe determinato una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e quella che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, ovvero che, pur se abbia mantenuto il pregresso carattere di facoltatività, tale carattere atterrebbe unicamente all'applicazione dell'aumento di pena - che non sono le uniche astrattamente possibili del quadro normativo e quindi i giudici rimettenti non hanno preliminarmente verificato la praticabilità di una soluzione interpretativa, peraltro recepita dalla giurisprudenza di legittimità nelle sue più recenti pronunce, diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi.
- Su analoghe questioni, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/2007.