Sentenza 58/2023 (ECLI:IT:COST:2023:58)
Massima numero 45399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  08/02/2023;  Decisione del  08/02/2023
Deposito del 03/04/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45394  45395  45396  45397  45398


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Realizzazione di impianti per la produzione di biogas nelle aree agricole - Prevista alimentazione, mediante novella legislativa, con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda che devono rappresentare almeno il 70% del materiale che alimenta l'impianto - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Genericità della doglianza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, promosse dal governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 10, che, nell'introdurre alcune modifiche all'art. 114 della legge prov. Trento n. 15 del 2015, stabilisce le modalità di alimentazione e di funzionamento degli impianti di biogas nelle aree destinate all'agricoltura. Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza. Quanto al secondo, nessuno dei tre aspetti che formano oggetto della disposizione impugnata - ossia: la previsione che gli impianti devono essere alimentati con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda, e che a tal fine essi rappresentano almeno il 70% del materiale che alimenta l'impianto - è considerato ex professo dalla normativa statale invocata, quale interposta, dal ricorrente. Rispetto al coacervo di disposizioni aventi portata generale (in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili) e, talvolta, più specifica (in materia di regime incentivante per gli impianti di biogas e loro raccordo con le misure PNRR), il ricorrente non ha precisato infatti quali fossero le norme da considerarsi effettivamente parametri interposti nella disamina della questione promossa, in tesi violate dalla previsione provinciale impugnata. (Precedenti: S. 5/2022 - mass. 44460; S. 83/2018 - mass. 40488).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  02/05/2022  n. 4  art. 10  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  04/08/2015  n. 15  art. 114  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte