Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - Immobili strumentali - Deducibilità dalla base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES) - Limitazione al 20%, relativamente agli anni d'imposta dal 2014 al 2018 - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, capacità contributiva, nonché del diritto di proprietà privata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. prima, e di secondo grado del Lazio, sez. dodicesima, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, e con gli effetti stabiliti dal successivo comma 716, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, per gli anni di imposta dal 2014 al 2018, prevede che la deducibilità dell’IMU ai fini IRES è stabilita nella percentuale del 20%, anziché essere totale. La censurata disposizione rappresenta il primo passo di un adeguamento normativo graduale, compiuto dal legislatore per ovviare ai distorsivi effetti di un’articolata riforma del sistema impositivo degli enti locali e all’eccessivo impatto sulle imprese, causato dall’indeducibilità totale prevista dall’originaria disciplina, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 262 del 2020: l’evoluzione normativa, giunta alla totale deducibilità nel 2022 con l’art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019, appare il frutto di un contemperamento non irragionevole fra la ricerca dell’equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81 Cost., la coerenza del sistema tributario complessivo e le esigenze delle imprese proprietarie di immobili strumentali. (Precedente: S. 262/2020 - mass. 42996).