Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri costituzionali e delle ragioni del contrasto, con una rigorosa argomentazione di merito - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione del t.u. turismo della Regione Toscana che disciplina del Collegio regionale del maestro di sci). (Classif. 113003).
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate. (Precedenti: S. 126/2025 - mass. 46977; S. 106/2025 - mass. 46899; S. 175/2024 - mass. 46609).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplina il Collegio regionale dei maestri di sci. La motivazione a supporto dell’impugnazione è carente e meramente assertiva, perché non viene presa esattamente in considerazione la portata normativa della disposizione impugnata, la quale non è peraltro ascrivibile alla categoria delle norme che istituiscono la figura professionale e stabiliscono i relativi profili e titoli abilitanti).