Reati e pene - Utilizzazione per uso pubblico, da parte del gestore o del presidente di un circolo creativo, di un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, con abilitazione alla ricezione in solo ambito familiare e in assenza di accordo con il legittimo distributore - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento in relazione a fatti di maggior disvalore puniti come illecito amministrativo - Erroneo presupposto ermeneutico - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta del gestore di un circolo ricreativo che utilizza per uso pubblico un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, con abilitazione alla ricezione in solo ambito familiare, senza accordo con il legittimo distributore. L'ordinanza di rimessione muove, infatti, dall'erroneo presupposto ermeneutico secondo cui la fattispecie sarebbe integrata anche da un mero inadempimento dell'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto con il distributore, mentre la norma denunciata richiede altresì che il fatto sia commesso "per uso non personale" e "a fini di lucro".
- V., citato, il diretto precedente di cui all'ordinanza n. 157/2006.