Caccia - Legge della Regione Toscana - Previsione della possibilità di detenzione di richiami vivi privi di anello di riconoscimento - Lamentata deroga alla norma statale che vieta l'uso di richiami non identificabili mediante anello inamovibile, con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e tutela della fauna - Sopravvenuta modifica della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, come modificato dall'art. 11 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, censurato, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost., nella parte in cui prevede che per l'esercizio del prelievo venatorio i richiami vivi possono essere tenuti privi di anello. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata modificata dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 4 aprile 2007, n. 19, che ha previsto l'apposizione degli anelli inamovibili, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel giudizio a quo.
- Su analoga questione concernente l'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 19 si è pronunciata, nel senso della fondatezza, la sentenza n. 441/2006, citata dal rimettente.