Ordinanza 37/2008 (ECLI:IT:COST:2008:37)
Massima numero 32125
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
11/02/2008; Decisione del
11/02/2008
Deposito del 21/02/2008; Pubblicazione in G. U. 27/02/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per un altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per un altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
30/01/2007
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4