'Referendum' - Comitato promotore della richiesta - Titolarità di un potere teso a garantire che sia concretamente effettuata la competizione referendaria - Limiti - Esclusione della possibilità di interferire sulla scelta governativa delle date di indizione e di svolgimento del 'referendum', nonché della possibilità di agire a tutela di un presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del 'referendum'.
Rientra nella sfera di attribuzioni del comitato promotore di referendum, nella sua veste di organismo competente a dichiarare la volontà dei sottoscrittori del referendum stesso, il potere di garantire che siano concretamente svolte le operazioni di voto, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande, ma non anche - in assenza di situazioni eccezionali - la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito; neppure è ipotizzabile che il comitato possa agire a salvaguardia dei diritto degli elettori ad esprimere il voto in tempi da loro ritenuti ragionevoli, in quanto non è rinvenibile alcuna norma nell'ordinamento che, a salvaguardia di un presunto interesse alla sollecita celebrazione del referendum, abiliti il comitato ad agire.
- Sul fatto che non rientra tra le attribuzioni del comitato la pretesa di interferire sulla scelta governativa della data delle consultazioni referendarie v., citate, ordinanze n. 198/2005 e n. 131/1997.