'Referendum' - 'Referendum' abrogativi in materia elettorale - Data di svolgimento - Deliberazione da parte del Governo (e indizione) subito prima dello scioglimento anticipato delle Camere - Conseguente sospensione automatica della consultazione referendaria già indetta e ripresa del decorso dei termini del relativo procedimento dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori delle richieste referendarie nei confronti del Governo e delle Camere parlamentari - Denunciata menomazione delle attribuzioni dei ricorrenti, derivante dall'asserito cattivo uso del potere governativo (quanto alla scelta del momento in cui esercitarlo) nonché dall'automatismo della sospensione prevista dalla legge - Denunciata violazione del diritto degli elettori ad esprimere il voto referendario entro termini ragionevoli ed ingiustificato sfavore del legislatore per l'esercizio del 'referendum' - Delibazione dell'ammissibilità del ricorso - Sussistenza del requisito soggettivo, ma non del requisito oggettivo - Non configurabilità di una incidenza degli atti censurati sulla sfera costituzionalmente garantita al comitato promotore - Insussistenza in capo a quest'ultimo del potere di interferire sulla scelta governativa delle date di indizione e di svolgimento della consultazione referendaria - Inesistenza nell'ordinamento di una norma che attribuisca rilievo costituzionale al presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del 'referendum' e che abiliti il comitato promotore ad agire a tutela di esso - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dai promotori di tre richieste di referendum popolare, concernenti alcuni articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo in ordine alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che ha fissato al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum e ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e all'automatica sospensione, ex art. 34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dei referendum stessi, in conseguenza dello scioglimento delle Camere con d.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19. Infatti, sussiste il requisito soggettivo, poiché va riconosciuto agli elettori, sottoscrittori della richiesta, dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto, la titolarità di una funzione costituzionalmente garantita, in quanto attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari, ed il conflitto è proponibile sia nei confronti del Parlamento che del Governo. Non sussiste, invece, il requisito oggettivo. Innanzitutto, il d.P.R. 5 febbraio 2008 di indizione del referendum non è idoneo ad incidere, neppure astrattamente, sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al comitato promotore, posto che il Consiglio dei ministri ha un ampio potere di valutazione sia in ordine al momento di indizione del referendum sia per quanto attiene alla fissazione della data, e il comitato promotore non può pretendere di sindacare, adducendo una sorta di eccesso di potere da "sviamento dalla causa tipica", la scelta governativa in ordine al momento in cui procedere all'espletamento delle operazioni di voto. Una violazione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti non deriva neppure dall'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, non esistendo nell'ordinamento una norma che attribuisca rilievo costituzionale al presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del referendum e che abiliti il comitato promotore ad agire a tutela dello stesso.
- Sul fatto che i sottoscrittori di una richiesta di referendum siano titolari di una funzione costituzionalmente garantita, in quanto attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari v., citate, ex multis, ordinanze n. 198/2005 e n. 137/2000.
- Sulla configurabilità del conflitto si attribuzione in relazione ad una norma di legge, tutte le volte in cui da essa possano derivare lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze, ad eccezione dei casi in cui esista un giudizio in cui tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata questione incidentale sulla legge v., citate, sentenza n. 284/2005, ordinanze n. 221/2002 e n. 343/2003.