Sentenza 39/2008 (ECLI:IT:COST:2008:39)
Massima numero 32128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 27/02/2008; Pubblicazione in G. U. 05/03/2008
Massime associate alla pronuncia:
32129
Titolo
Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Sussistenza.
Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Sussistenza.
Testo
In relazione alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, nelle parti in cui fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile, non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei singoli casi stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, nel caso in esame antecedente l'abrogazione di una delle disposizioni impugnate e la sostituzione dell'altra.
In relazione alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, nelle parti in cui fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile, non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei singoli casi stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, nel caso in esame antecedente l'abrogazione di una delle disposizioni impugnate e la sostituzione dell'altra.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 50
co.
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 142
co.
decreto legislativo
09/01/2006
n. 5
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte