Sentenza 39/2008 (ECLI:IT:COST:2008:39)
Massima numero 32129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 27/02/2008; Pubblicazione in G. U. 05/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32128


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Normativa anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento - Protrazione oltre la chiusura della procedura concorsuale (fino all'esito favorevole del giudizio di riabilitazione) - Lesione dei diritti della persona garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella interpretazione data dalla Corte di Strasburgo - Ingiustificata equiparazione delle cause del dissesto e carattere genericamente sanzionatorio delle incapacità - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. Premesso che, prima dell'abrogazione dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942 e nella vigenza del testo originario dell'art. 142 del medesimo, il riacquisto dei diritti civili e politici, la cui perdita era automaticamente connessa allo stato di fallito, veniva condizionato al favorevole esito del giudizio di riabilitazione, e premesso altresì che le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi, le norme censurate violano gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha ritenuto dette disposizioni lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza «non necessaria in una società democratica», prevede generali incapacità personali in modo automatico indipendente dalle specifiche cause del dissesto - così equiparando situazioni diverse - e stabilendo che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- Sulla qualificazione delle norme della CEDU come norme interposte, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 348 e 349/2007.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 50  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 142  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8  

legge  04/08/1955  n. 848  art.