Ordinanza 40/2008 (ECLI:IT:COST:2008:40)
Massima numero 32130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 27/02/2008; Pubblicazione in G. U. 05/03/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 213, comma 2-sexies, (introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Invero, nelle more del giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies del codice della strada, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 213, comma 2-sexies, (introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Invero, nelle more del giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies del codice della strada, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 213
co. 2
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 5
co. 1
legge
17/08/2005
n. 168
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 170
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 171
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 171
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte