Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alla asserita violazione dei parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avverso norma della Regione Puglia che dispone, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante, che per ampliamento delle attività produttive debba intendersi l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente). (Classif. 113003).
Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 240/2022; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, prevedendo che, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante, debba intendersi per ampliamento delle attività produttive l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume. Il ricorrente non indica quale sia il principio violato, tra quelli enunciati nella disposizione costituzionale e, anche ipotizzando un implicito riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione, non è motivato un preteso vulnus che non si esaurisca nella già dedotta irragionevolezza).