Sentenza 59/2023 (ECLI:IT:COST:2023:59)
Massima numero 45455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/02/2023;  Decisione del  07/02/2023
Deposito del 04/04/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45456


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alla asserita violazione dei parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avverso norma della Regione Puglia che dispone, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante, che per ampliamento delle attività produttive debba intendersi l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente). (Classif. 113003).

Testo

Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 240/2022; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, prevedendo che, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante, debba intendersi per ampliamento delle attività produttive l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume. Il ricorrente non indica quale sia il principio violato, tra quelli enunciati nella disposizione costituzionale e, anche ipotizzando un implicito riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione, non è motivato un preteso vulnus che non si esaurisca nella già dedotta irragionevolezza).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/03/2022  n. 3  art. 10  co. 

legge della Regione Puglia  30/11/2021  n. 39  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte