Ordinanza 41/2008 (ECLI:IT:COST:2008:41)
Massima numero 32133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 27/02/2008; Pubblicazione in G. U. 05/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32131  32132  32134


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Ritenuta incompatibilità del significato attribuito alla disciplina interpretata rispetto a quello desumibile dal testo originario - Conseguente asserita violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà, logicità e affidamento dei cittadini nella certezza giuridica - Riconducibilità della disposizione denunciata nell'ambito dell'area semantica della disposizione interpretata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, in quanto la disposizione censurata, nello stabilire che un'area è da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI, «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo», sarebbe dotata di efficacia retroattiva ed inciderebbe, pertanto, sulla precedente definizione di area fabbricabile rilevante ai fini dell'ICI e contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Infatti, la disposizione censurata, avendo natura di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), di tale decreto legislativo, si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevole.

- In tal senso, v. le citate ordinanza n. 400/2007 e le sentenze n. 234/2007, n. 274, n. 135 e n. 39/2006, n. 291/2003, n. 374/2002.

- Sulla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti), v. citate ordinanze n. 180/2007, n. 428/2006 e n. 216/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 36  co. 2

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte