Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Ritenuta assimilazione, per la determinazione dell'imponibile I.C.I., delle aree edificabili in astratto (in base agli strumenti urbanistici generali) a quelle edificabili in concreto (a seguito dell'adozione dei necessari strumenti attuativi) - Denunciata violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - Esclusione - Idoneità anche della sola potenziale edificabilità dell'area ad influire sul valore di mercato del terreno ed a rappresentare, quindi, adeguato indice di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica. Infatti, la potenzialità edificatoria dell'area fabbricabile, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dall'eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dell'acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di mero fatto, come tale irrilevante nel giudizio di legittimità costituzionale. Né il criterio del valore venale può comportare una valutazione fissa ed astratta del bene, ma consente di attribuire al terreno (già qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico generale) il suo valore di mercato, adeguando la valutazione alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti probabilità di rendere attuali le potenzialità edificatorie dell'area.
- In tal senso, v. anche ordinanze n. 155/2005, n. 173/2003, n. 481 e n. 311/2002.