Alimenti e bevande - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di un "marchio di qualità con indicazione di origine" per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provinciali di elevato livello qualitativo - Previsione di varianti del marchio con dizione monolingua (italiana o tedesca) o senza la denominazione di provenienza contestuale nelle due lingue - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, agli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12, recante misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine» - rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano - consegue, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.