Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni in ordine al termine di prescrizione del reato in essa contenute sia limitata ai processi di primo grado in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento", con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
- V. il precedente citato, sentenza n. 393/2006.