Sentenza 44/2008 (ECLI:IT:COST:2008:44)
Massima numero 32138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Lavoratori stagionali - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Abrogazione della relativa previsione - Denunciata carenza di delega - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Lavoro (rapporto di) - Lavoratori stagionali - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Abrogazione della relativa previsione - Denunciata carenza di delega - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Infatti, il rimettente ha invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia attinente alla portata della "clausola di non regresso" contenuta nella direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, motivando in ordine alla circostanza che se detta clausola fosse applicabile alla fattispecie in esame potrebbe incidere sulla legittimità delle norme censurate sotto il profilo della loro contrarietà ai principi enunciati dalla direttiva.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Infatti, il rimettente ha invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia attinente alla portata della "clausola di non regresso" contenuta nella direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, motivando in ordine alla circostanza che se detta clausola fosse applicabile alla fattispecie in esame potrebbe incidere sulla legittimità delle norme censurate sotto il profilo della loro contrarietà ai principi enunciati dalla direttiva.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 9
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 10
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 11
co. 1
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte