Sentenza 44/2008 (ECLI:IT:COST:2008:44)
Massima numero 32139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Lavoratori stagionali - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Abrogazione della relativa previsione - Non riconducibilità della disciplina censurata alla direttiva comunitaria oggetto di attuazione né alla delega di cui alla legge comunitaria 2000 - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Lavoro (rapporto di) - Lavoratori stagionali - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Abrogazione della relativa previsione - Non riconducibilità della disciplina censurata alla direttiva comunitaria oggetto di attuazione né alla delega di cui alla legge comunitaria 2000 - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., l'art. 10, commi 9 e 10, nonché l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), nella parte in cui abroga l'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. L'abrogazione dell'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - che riconosce il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che avessero prestato attività lavorativa a carattere stagionale con il contratto a tempo determinato - non rientra né nell'area di operatività della direttiva comunitaria, definita dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa C-144/04 Mangold, né nel perimetro tracciato dal legislatore delegante. Con riferimento al primo ambito, detta sentenza ha sottolineato (punti da 40 a 43) che la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE è circoscritta alla «prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato». La disciplina dettata dalle norme censurate, concernente i lavori stagionali, si colloca al di fuori della direttiva comunitaria in quanto non mira a prevenire l'abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i lavoratori stagionali, regolando l'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica. Essa resta anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), in quanto l'art. 1, comma 1, di tale legge ha delegato il Governo ad emanare "i decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B", non prevedendo, per quanto concerne la direttiva 1999/70/Ce, specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., l'art. 10, commi 9 e 10, nonché l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), nella parte in cui abroga l'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. L'abrogazione dell'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - che riconosce il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che avessero prestato attività lavorativa a carattere stagionale con il contratto a tempo determinato - non rientra né nell'area di operatività della direttiva comunitaria, definita dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa C-144/04 Mangold, né nel perimetro tracciato dal legislatore delegante. Con riferimento al primo ambito, detta sentenza ha sottolineato (punti da 40 a 43) che la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE è circoscritta alla «prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato». La disciplina dettata dalle norme censurate, concernente i lavori stagionali, si colloca al di fuori della direttiva comunitaria in quanto non mira a prevenire l'abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i lavoratori stagionali, regolando l'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica. Essa resta anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), in quanto l'art. 1, comma 1, di tale legge ha delegato il Governo ad emanare "i decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B", non prevedendo, per quanto concerne la direttiva 1999/70/Ce, specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 9
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 10
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte