Sentenza 44/2008 (ECLI:IT:COST:2008:44)
Massima numero 32140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32138  32139


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Lavoratori stagionali - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Abrogazione della relativa previsione - Disciplina transitoria funzionalmente collegata all'art. 11, comma 1, dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Tale disposizione, meramente transitoria, è costituzionalmente illegittima in quanto funzionalmente collegata all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27