Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive - Procedimenti semplificati di variante agli strumenti urbanistici - Definizione di ampliamento, nell'ambito di questi ultimi, delle attività produttive, a seguito di novella di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali della materia del governo del territorio, del valore del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, che dispone che, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante agli strumenti urbanistici, per ampliamento delle attività produttive deve intendersi l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume. La disposizione impugnata - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 240 del 2022 - non viola né i principi fondamentali della materia del governo del territorio, relativi ai limiti di densità edilizia, desumibili dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e precisati dal d.m. n. 1444 del 1968, perché, nel silenzio della norma, sarebbe ingiustificato e contrario alle normali regole ermeneutiche assegnarle un significato derogatorio; né quello recato dall'art. 3, comma 1, lett. e.1), t.u. edilizia, non derogando alla previsione per cui l'ampliamento costituisce, in ogni caso, "nuova costruzione". Inoltre, in assenza di deroghe espresse, il silenzio della disposizione sul punto del necessario rispetto delle previsioni del PPTR in tema di co-pianificazione - con particolare riguardo a quelle che assicurano la partecipazione degli organi ministeriali alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici e delle loro varianti - deve essere interpretato in termini compatibili con le sue prescrizioni. Non sussiste, infine, il lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che la disposizione, in assenza di una previsione contraria, produce effetti solo pro futuro. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45220 e 45217; S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass 43731 S. 282/2016 - mass. 39408; S. 231/2016 - mass. 39093; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 309/2011 - mass. 35944).