Sentenza 45/2008 (ECLI:IT:COST:2008:45)
Massima numero 32142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Aumento dello stanziamento del bilancio statale per investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria - Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di disposizione meramente attuativa del Protocollo d'intesa sul «patto per la salute» - Assenza di violazioni dell'autonomia regionale.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Aumento dello stanziamento del bilancio statale per investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria - Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di disposizione meramente attuativa del Protocollo d'intesa sul «patto per la salute» - Assenza di violazioni dell'autonomia regionale.
Testo
Nessuna violazione dell'autonomia regionale deriva dall'art. 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto tale disposizione si configura quale mero incremento delle disponibilità finanziarie destinate all'edilizia sanitaria, incremento peraltro concordato con le Regioni mediante un atto formale di intesa (Protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul «Patto per la salute» del 28 settembre 2006), di cui la norma in questione si pone come pedissequa attuazione in sede legislativa.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 796
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte