Sentenza 45/2008 (ECLI:IT:COST:2008:45)
Massima numero 32143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32141  32142  32144  32145  32146  32147


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Riparto delle risorse di bilancio per l'edilizia sanitaria da effettuare in relazione a specifici criteri e linee prioritarie - Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di disposizione integralmente riproduttiva di principi fondamentali posti dal Protocollo d'intesa sul «Patto per la salute» - Riconducibilità della disposizione censurata nell'ambito dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e «governo del territorio» - Insussistenza di lesione dell'autonomia legislativa regionale.

Testo

Nessuna violazione dell'autonomia regionale deriva dall'art. 1, comma 796, lettera n), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che il riparto delle risorse di bilancio per l'edilizia sanitaria debba essere effettuato in relazione a specifici criteri e linee prioritarie. Si tratta, infatti, di principi fondamentali dettati dalla legge statale in ambiti materiali quali la «tutela della salute» e il «governo del territorio» che ricadono nella potestà legislativa concorrente. Tali principi sono peraltro integralmente e letteralmente trascritti dal Protocollo di intesa, approvato dallo Stato e dalle Regioni e Province autonome sul «Patto per la salute» del 28 settembre 2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 796

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte