Sentenza 45/2008 (ECLI:IT:COST:2008:45)
Massima numero 32144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Aumento dello stanziamento del bilancio statale per investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria - Destinazione del maggior importo a finalità determinate - Apposizione di vincoli puntuali di fondi in ambiti materiali appartenenti alla potestà legislativa concorrente - Violazione della potestà legislativa concorrente della Regione nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio» - Illegittimità costituzionale parziale.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Aumento dello stanziamento del bilancio statale per investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria - Destinazione del maggior importo a finalità determinate - Apposizione di vincoli puntuali di fondi in ambiti materiali appartenenti alla potestà legislativa concorrente - Violazione della potestà legislativa concorrente della Regione nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio» - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede l'apposizione di vincoli puntuali di destinazione di fondi statali nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio» appartenenti alla potestà legislativa concorrente, così violando gli artt. 119, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost.
- Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze n. 105/2007, n. 118/2006 e n. 423/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 796
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte