Sentenza 45/2008 (ECLI:IT:COST:2008:45)
Massima numero 32145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
25/02/2008; Decisione del
25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Aumento dello stanziamento statale per l'intervento speciale di diffusione degli 'screening' oncologici - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione - Censura non ridondante in lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Aumento dello stanziamento statale per l'intervento speciale di diffusione degli 'screening' oncologici - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione - Censura non ridondante in lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento all'art. 97 Cost., in quanto, a prescindere dalla genericità delle motivazioni addotte, le violazioni denunciate non ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni e il detto parametro non è perciò evocabile nell'ambito di un procedimento in via principale.
- In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 401, 387, 184 e 98/2007.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 808
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte