Ordinanza di rimessione - Contenuti - Descrizione del caso concreto sufficientemente precisa ai fini della valutazione della rilevanza - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie. Infatti, l'ordinanza di rimessione riporta circostanze di fatto provviste di un sufficiente grado di precisione ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni sollevate.