Sentenza 46/2008 (ECLI:IT:COST:2008:46)
Massima numero 32149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32148  32150


Titolo
Parlamento - Prerogative parlamentari - Irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni - Previsione costituzionale riferibile a tutte le forme di responsabilità giuridica, ivi compresa quella amministrativa e contabile, cui potrebbe andare incontro il parlamentare nell'esercizio delle funzioni - Conseguente applicabilità, in tutti i procedimenti giurisdizionali, della procedura ('ex' art. 3 della legge n. 140 del 2003) finalizzata a rendere la previsione stessa immediatamente operativa.

Testo

L'art. 68, primo comma, Cost., nel testo originario così come in quello in parte mutato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, esclude ogni forma di responsabilità giuridica dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e si riferisce non solo alla responsabilità penale, ma anche a quella civile, come a qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza. L'art. 3, comma terzo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 non estende l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità a ipotesi di responsabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma costituzionale, ma è, invece, finalizzato a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto della previsione costituzionale.

- Sulla pacifica riferibilità del primo comma dell'art. 68 Cost. a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni v., citata, sentenza n. 265/1997.

- Sul fatto che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 disciplini, per ogni tipo di procedimento giurisdizionale, un'apposita procedura, nell'ipotesi in cui sia rilevata o eccepita l'applicabilità del primo comma dell'art. 68 Cost. v., citata, sentenza n. 149/2007.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Costituzione  art. 68  co. 2

Costituzione  art. 68  co. 3

Altri parametri e norme interposte