Parlamento - Prerogative dei parlamentari - Irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni - Ritenuta estensione legislativa a tutti i procedimenti giurisdizionali, compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale - Denunciato trattamento di favore dei parlamentari rispetto ai non parlamentari convenuti per responsabilità amministrativa nello stesso giudizio - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto alla tutela giurisdizionale degli enti danneggiati, del principio del giudice naturale precostituito per legge e delle attribuzioni della Corte dei conti, nonché dell'obbligo di copertura finanziaria del mancato risarcimento dei danni (patrimoniali e non) provocati dai parlamentari - Questione basata su erronea lettura della previsione costituzionale dell'irresponsabilità dei membri delle Camere - Riferibilità della prerogativa a tutte le forme di responsabilità giuridica, ivi compresa quella amministrativa e contabile - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. La lettura che il rimettente dà dell'art. 68, primo comma, Cost. è errata, posto che, considerate le profonde differenze fra l'istituto in esso previsto e le prerogative contemplate nel secondo e terzo comma della stessa norma costituzionale, non è possibile dedurre l'ampiezza della prerogativa dell'irresponsabilità, di cui al primo comma, dalle tipologie di inviolabilità, di cui al secondo e terzo comma. In realtà, l'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce da sé, pacificamente, a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, e le norme processuali di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 non reintroducono ipotesi di autorizzazione a procedere, ma delimitano entro brevi termini perentori l'esercizio delle diverse prerogative e dei differenziati poteri da parte dei diretti interessati, del giudice e della Camera di appartenenza. D'altra parte, il giudice a quo che non condividesse la delibera parlamentare favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., potrebbe contestarne la legittimità sollevando un apposito conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. L'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., anche alla responsabilità amministrativa e contabile dei parlamentari determina l'infondatezza delle censure concernenti la violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 113, commi primo e secondo, nonchè 103, secondo comma, e 25, primo comma: con riferimento a tale censura va aggiunto che la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Quanto all'asserita lesione del quarto comma dell'art. 81 Cost., sono inconferenti i rilievi svolti dal rimettente, atteso che l'irresponsabilità dei parlamentari è sancita direttamente da una disposizione costituzionale che non tollera eccezioni ove ne ricorrano i presupposti applicativi.
- Sul fatto che la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore v., citate, ex multis, sentenze n. 24/1993, n. 773/1988, n. 641 e n. 230/1987, n. 241 e n. 189/1984.