Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Limite (anche) all'esercizio delle competenze legislative da parte delle autonomie speciali - Necessaria uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale - Possibilità di derogarvi solo in casi eccezionali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che eleva il numero massimo di mandato dei sindaci, in difformità rispetto al t.u. enti locali). (Classif. 081001).
Il diritto fondamentale di elettorato passivo, intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale esigenza di uniformità di disciplina, le regioni a statuto speciale possono derogare solo in presenza di particolari situazioni ambientali, condizioni peculiari locali o eccezionali ovvero di situazioni concernenti categorie di soggetti esclusive o diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale. (Precedenti: S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S. 539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass. 4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331).
Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che regola le elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilità e incompatibilità e le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Detta potestà legislativa primaria deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto, di modo che l'esercizio del potere legislativo nelle citate materie incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 48/2003 - mass. 27575, S. 230/2001 - mass. 26399; S. 133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460).
Le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi dei sindaci devono essere conformi ai principi della legislazione statale, in ragione dell'esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale giacché il principio di cui all'art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità. L'art. 51 t.u. enti locali, che introduce una limitazione al diritto di elettorato passivo, è giustificato dal concorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione, destinati ad operare in armonia con l'art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale. (Precedenti: S. 277/2011; S. 25/2008; S. 288/2007; S. 539/1990 - mass. 16699).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, lett. b, dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, inserendo l'art. 1-bis nella legge reg. Sardegna n. 4 del 2012, consente un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un numero massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. La disposizione impugnata dal Governo, discostandosi da quanto stabilito dall'art. 51 t.u. enti locali, viola il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive di cui agli artt. 3 e 51 Cost., e, così facendo, eccede i limiti posti dallo statuto alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Né la diversa regolamentazione può trovare giustificazione nelle invocate peculiari condizioni dei comuni della Regione).