Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'Inps - Obbligo di versamento del datore di lavoro anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia del lavoratore - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza, di solidarietà sociale e di libertà di iniziativa economica privata, nonché del principio della capacità contributiva - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione. Invero, la questione concernente l'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, é già stata dichiarata manifestamente inammissibile poiché tale norma nulla dispone in merito all'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la sollecitata dichiarazione di illegittimità non risolverebbe il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente; mentre delle restanti disposizioni censurate i rimettenti non devono fare applicazione per la decisione dei giudizi principali.