Sentenza 47/2008 (ECLI:IT:COST:2008:47)
Massima numero 32153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32151  32152  32154  32155  32156  32157


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'Inps - Obbligo di versamento del datore di lavoro anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia del lavoratore - Lamentata violazione dei principi di solidarietà sociale per assenza di razionalità nella distribuzione dell'onere solidaristico - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, censurati, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. L'ampia discrezionalità della quale gode il legislatore nel conformare, anche in attuazione del principio di solidarietà, gli oneri della contribuzione previdenziale, è stata, infatti, esercitata in modo non irragionevole. Invero, la predisposizione legislativa della tutela previdenziale evita proprio che scatti, a carico dei datori di lavoro, l'obbligo di corrispondere ai dipendenti malati la retribuzione o una quota di essa, obbligo previsto dall'art. 2110, primo comma, del codice civile. Conseguentemente, non costituisce circostanza idonea a far discendere l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, il fatto che gli stessi datori di lavoro, pur potendo contare su un simile beneficio, decidono liberamente, in sede di contrattazione collettiva, di addossarsi oneri patrimoniali superiori rispetto a quelli che graverebbero su di loro in forza delle disposizioni legislative.



Atti oggetto del giudizio

legge  11/01/1943  n. 138  art. 9  co. 

legge  28/02/1986  n. 41  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte