Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'Inps - Obbligo di versamento del datore di lavoro anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia del lavoratore - Lamentata lesione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Infatti, seppure è vero che, a fronte di datori di lavoro che si obbligano nel contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti malati la retribuzione, ve ne sono altri che non si accollano lo stesso obbligo, è altrettanto certo che l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti malati, che avrebbero comunque diritto alla tutela economica prevista dall'assicurazione di malattia, non è la conseguenza di un'imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano. In merito, poi, al lamentato trattamento ingiustificatamente diverso, in quanto alcune categorie di operatori economici sarebbero esonerate dal versamento del contributo di malattia, si deve considerare che l'asserita disparità tra categorie di imprese non dipende dalla regola secondo la quale i datori di lavoro che corrispondono la retribuzione ai dipendenti assicurati contro le malattie debbono comunque versare il contributo di malattia all'INPS, sicché, l'assicurazione di malattia non riguarda tutti i lavoratori subordinati, essendovene alcuni che non sono assicurati contro il rischio economico derivante dall'evento malattia e per i quali, pertanto, i loro datori di lavoro non versano il contributo di malattia proprio per questo motivo. Né dal fatto che un solo datore di lavoro, tra i tanti soggetti tenuti al versamento dei contributi di malattia, goda di un trattamento di favore può conseguire la caducazione della regola generale che prevede l'obbligo di versare i contributi di malattia anche nel caso in cui si paga la retribuzione.