Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'Inps - Obbligo di versamento del datore di lavoro anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia del lavoratore - Lamentata lesione della garanzia previdenziale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, censurati in riferimento all'art. 38 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che ai lavoratori siano garantiti mezzi adeguati di sostentamento al verificarsi di determinati eventi fonti di bisogno; pertanto, da esso non è possibile ricavare specifiche indicazioni circa la conformazione dell'obbligazione contributiva.