Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'Inps - Obbligo di versamento del datore di lavoro anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia del lavoratore - Lamentata lesione del principio della libertà d'iniziativa economica privata - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 censurati in riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Invero, per ciò che concerne l'assunto che gli stessi, imponendo il pagamento del contributo di malattia solamente ad alcune imprese, porrebbero un ingiustificato ostacolo al pieno dispiegamento del principio della libertà di iniziativa economica privata, si richiamano i motivi già indicati a proposito della lamentata lesione dell'art. 3 della Costituzione (vedi massima sub C). Per ciò che concerne la censura secondo cui l'art. 9 legge cit. prevederebbe, senza alcuna distinzione, un'imposizione contributiva in assenza di rischio tutelabile e di esigenza previdenziale da soddisfare, essa non è esatta perché, nei casi in cui i datori di lavoro sono obbligati - per previsione di contratto collettivo - a corrispondere la retribuzione ai dipendenti in malattia, il rischio tutelabile e l'esigenza previdenziale non sono annullati, ma solamente ridotti. E' previsto, infatti, che il diritto all'indennità di malattia permane anche nei due mesi successivi alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro. Infine, quanto all'ulteriore censura secondo cui l'art. 9 della legge cit. pone a carico dei datori di lavoro obblighi contributivi sproporzionati rispetto al fine di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio e malattia, rendendo il costo del lavoro più gravoso per tali imprese, si rileva che il pregiudizio alla libertà di iniziativa economica che è denunciato è la conseguenza di una libera scelta assunta in sede negoziale dai datori di lavoro e, cioè, proprio dell'esercizio della predetta libertà di iniziativa economica.