Sentenza 47/2008 (ECLI:IT:COST:2008:47)
Massima numero 32157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32151  32152  32153  32154  32155  32156


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'Inps - Obbligo di versamento del datore di lavoro anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore - Lamentata lesione del principio della capacità contributiva - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, censurati in riferimento all'art. 53 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Invero, il principio di solidarietà non annulla il nesso sinallagmatico tra contribuzione e prestazione neppure nel caso in cui il datore di lavoro si sia obbligato a corrispondere la retribuzione ai dipendenti in malattia; pertanto il relativo contributo non ha alcuna attinenza con l'imposizione tributaria, della quale peraltro difettano i requisiti (doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/01/1943  n. 138  art. 9  co. 

legge  28/02/1986  n. 41  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte