Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con conseguente revoca della patente di guida da parte del prefetto - Omessa previsione della competenza del giudice della prevenzione ad emettere un provvedimento che consenta di conservare la patente al fine di proseguire l'attività lavorativa - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei diritti al lavoro e alla salute e dei principi relativi alla tutela della famiglia ed ai doveri genitoriali - Questioni aventi ad oggetto norme che hanno assunto natura regolamentare a seguito di delegificazione o comunque non pertinenti alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui precludono al giudice delle misure di prevenzione la competenza a sindacare o escludere la revoca della patente di guida, comminata al soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora incida sui diritti al lavoro e alla salute. Infatti, il rimettente non si è avveduto che le disposizioni censurate, a seguito del d. P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5, hanno assunto natura regolamentare e non possono, pertanto, costituire oggetto di controllo incidentale di costituzionalità. Inoltre, l'art. 130, comma 1, lettera b), censurato nel testo anteriore alla riforma del 1994, mentre l'art. 128, relativo alla "revisione della patente", non appare pertinente ai casi di specie.
- Sul fatto che atti di natura regolamentare siano sottratti al controllo incidentale di costituzionalità v., citata, tra le molte, ordinanza n. 401/2006.