Ordinanza 48/2008 (ECLI:IT:COST:2008:48)
Massima numero 32159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  25/02/2008;  Decisione del  25/02/2008
Deposito del 04/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32158


Titolo
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con conseguente revoca della patente di guida da parte del prefetto - Omessa previsione della competenza del giudice della prevenzione ad escludere la decadenza dalla patente di guida quando, per effetto della stessa, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento o verrebbe leso il diritto di lasciare il comune di residenza per gravi motivi di salute - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei diritti al lavoro e alla salute e dei principi relativi alla tutela della famiglia ed ai doveri genitoriali - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui precludono al giudice delle misure di prevenzione la competenza a sindacare o escludere la revoca della patente di guida, comminata al soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora incida sui diritti al lavoro e alla salute. Infatti, la revoca della patente è provvedimento amministrativo del prefetto, estraneo al contenuto prescrittivo delle misure di prevenzione, così non può dirsi irragionevole che il giudice competente per tali misure non abbia titolo per intervenire sugli effetti dello stesso; inoltre, la competenza del giudice della prevenzione - stabilita dall'art. 10, comma 5, impugnato - ad escludere talune decadenze conseguenti alle misure, si inserisce nel governo delle stesse, alle quali è estranea la revoca della patente; infine, l'art. 32 Cost. non può dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione.

- Sulla manifesta inammissibilità di analoghe questioni sollevate, per contrasto con l'art. 4 Cost., in riferimento alle misure di sicurezza v., citate, sentenza n. 109/1983 e ordinanze n. 293/1998 e n. 253/1995.

- Sul fatto che l'art. 32 Cost. non possa dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni disposte a carico dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza v., citata, ordinanza n. 75/1966.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 7  co. 

legge  31/05/1965  n. 575  art. 10  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte