Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per il colpevole di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune - Omessa descrizione del caso concreto, impossibilità di vagliare l'applicabilità della norma al caso dedotto e conseguente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contempla per il delitto di diffamazione militare una causa di non punibilità analoga a quella della prova liberatoria prevista dall'art. 596, comma quarto, cod. pen. per il corrispondente delitto di diffamazione "ordinaria". Infatti, il rimettente omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame, non riporta il capo di imputazione né indica alcuna circostanza di fatto relativa alla vicenda del giudizio a quo: ciò impedisce di vagliare l'effettiva applicabilità della norma ai casi dedotti e si risolve in carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
- Sulla impossibilità di vagliare la rilevanza della questione in caso di insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 45 e n. 31/2007.