Regioni - Regioni a statuto speciale - Competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni - Estensione al relativo personale - Limiti al suo esercizio - Armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica - Necessità di rispettare i principi del pubblico concorso e dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che prevede l'iscrizione di istruttori direttivi e funzionari dei comuni e delle province, in possesso del diploma di laurea e che ricoprano, o abbiano ricoperto, l'incarico di vicesegretario, nella sezione regionale dell'albo dei segretari provinciali e comunali). (Classif. 215016).
La competenza legislativa di cui sono titolari le autonomie speciali in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni si estende alla disciplina del relativo personale e deve operare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente. (S. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 132/2006).
La procedura concorsuale rappresenta uno strumento necessario per garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici. (Precedenti: S. 250/2021 - mass. 44429; S. 227/2021 - mass. 44393; S. 195/2021 - mass. 44310; S. 199/2020 - mass. 42737; S. 36/2020 - mass. 42457; S. 225/2010 - mass. 34771; S. 293/2009 - mass. 34070).
L'irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa viola il principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 51 Cost. (Precedente: S. 95/2021 - mass. 43881).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, lett. b, dello statuto speciale e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, nelle more di una riforma regionale in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, prevede che gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, purché in possesso di alcuni tra i diplomi di laurea e ricoprano, o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore l'incarico di vicesegretario, siano iscritti nella detta sezione, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'albo. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio del pubblico concorso, non rilevando, in senso contrario, il limite temporale di applicazione e non potendo, in ogni caso, l'eventuale temporaneità dell'iscrizione restituire razionalità al detto meccanismo di reclutamento. Risulta altresì violato il principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici dal momento che nella medesima sezione regionale dell'albo sono iscritti sia i soggetti che hanno superato il corso concorso nazionale, sia istruttori direttivi e funzionari che quel concorso non hanno superato). (Precedente: S. 95/2021 - mass. 43881).